Parte civile si limita ad aderire a richieste Pm: equivale a revoca tacita
Tratto da Cassazione penale, sez. V, sentenza 05/03/2018 n° 9936
Costituisce revoca implicita della costituzione di parte civile la formulazione, nel giudizio di primo grado, di conclusioni orali consistenti nella richiesta “di condanna degli imputati come richiesto dal pubblico ministero”, senza alcun richiamo alle conclusioni scritte già depositate, documentanti la richiesta risarcitoria avanzata.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 5 marzo 2018, n. 9936
Il fatto
Il condannato in entrambi i gradi di giudizio, anche al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, nei confronti della costituita parte civile, ricorreva in cassazione tramite il proprio legale di fiducia, deducendo come unico motivo di impugnazione, la violazione di legge (artt. 82 e 523 c.p.p.). In dettaglio, il ricorso censurava la Corte d’appello per avere erroneamente escluso che fosse intervenuta, in esito al giudizio di primo grado, la revoca tacita della costituzione di parte civile,così come prospettato con l’atto d’appello con cui era stato evidenziato che, nel processo di primo grado, la parte civile non solo non aveva depositato le proprie conclusioni per iscritto, senza nemmeno una nota orale, risultando dal verbale della relativa udienza che la difesa della parte civile si era limitata ad “associarsi alle richieste del Pubblico Ministero”, senza null’altro aggiungere.
La Corte ha riconosciuto la fondatezza del ricorso, preliminarmente evidenziando le diverse funzioni e finalità sottese rispettivamente alla requisitoria del pubblico ministero e alle conclusioni scritte della parte civile: nell’un caso, l’affermazione della responsabilità penale dell’imputato con l’irrogazione di una pena congrua rispetto al fatto accertato, nell’altro, il riconoscimento della responsabilità civile dell’imputato per il danno cagionato alla persona offesa con il fatto di reato.
Ha precisato la Corte che , come il diverso fondamento dell’istituto sia idoneo a spiegare le norme che disciplinano la revoca della costituzione di parte civile (gli articoli 82, comma 2, e 523, comma 2, cod. proc. pen.) stabilendo che la costituzione si intende revocata se la parte civile, in sede di discussione, non presenta conclusioni scritte, che devono comprendere, quando sia chiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare; e spieghi altresì l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la revoca tacita della costituzione di parte civile sottrae al giudice penale il potere-dovere di giudicare in ordine alla domanda risarcitoria acquisendo processualmente, con stabile documentazione, le richieste precise del danneggiato.
In quest’ottica la revoca tacita si avrebbe poi non solo qualora la parte civile non precisi in alcun modo le sue conclusioni nella fase della discussione, ma anche quando non si richiami alle conclusioni presentate all’atto della costituzione.
Così si espresse la notazione, già corrente nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui costituisce revoca implicita della costituzione di parte civile la formulazione, nel giudizio di primo grado, di conclusioni orali consistenti nella richiesta “di condanna degli imputati come richiesto dal pubblico ministero”, senza alcun richiamo alle conclusioni scritte già depositate, documentanti la richiesta risarcitoria avanzata .
Facendo emergere dagli atti processuali la registrazione di una situazione siffatta nel giudizio di primo grado a carico del ricorrente, la Cote ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna risarcitoria e alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile.
Fonte: Altalex, 27 Marzo 2018.